STATUTO CLUB NAPOLI SULMONA VALLE PELIGNA

 

ART. 1

 

I costituiti di cui innanzi dichiarano di voler costituire, per come costituiscono, una Associazione culturale e sportiva denominata CLUB Napoli Sulmona e Valle Peligna.

 

 

 

ART.2 SCOPO E FINIALITA’

 

2.1 L’Associazione non persegue scopi politici, religiosi e di lucro, ha carattere assolutamente sporti­vo-culturale e si propone di raggiungere lo scopi di:

 

a)                  Sostenere la squadra di calcio SSC NAPOLI e di suscitare, con idonee iniziative, una maggiore corrente di simpatia nei confronti di questa;

 

b)                 Organizzare attività culturali, sportive, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari;

 

c)                  Organizzare gite/trasferte al seguito della SSC NAPOLI;

 

d)                 Organizzare iniziative tese al coinvolgimento della società civile anche a scopo solidaristico e di beneficienza;

 

e)                 Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, sostenendo la crescita culturale ed etica di tutti i soci;

 

f)                   Esplicare ogni altra attività al fine di propagandare e rafforzare l’onore e l’onorabilità della SSC Napoli nonché del Club Napoli Sulmona Valle Peligna (di seguito CNSVP);

 

2.2 Per il raggiungimento di tali finalità il CNSVP potrà, inoltre, utilizzare il Web dotandosi di un proprio sito internet, di profili e/o accounts sui vari social network presenti in rete e quanto altro possa esser utile alla promozione, diffusione, conoscenza della sua attività.

 

2.3 Il colore sociale è l’azzurro e il logo è rappresentato da uno stemma/gagliardetto con al centro una  “C”, iniziale della parola “Club”, ed includente la lettera “N” su fondo azzurro e  circoscritta all’interno di un cerchio di colore blu

 

 

 

ART. 3 SEDE

 

3.1 Il CNSVP pone la propria sede sociale in Via Antonino Anile n. 87, 67027 Raiano AQ

 

 

 

3.2 Il Consiglio Direttivo è delegato, con propria delibera, alla modifica della sede sociale del CNSVP. purché rimanga stabilita all’interno di uno dei comuni della Valle Peligna , senza che questa comporti una modifica dello Statuto.

 

 

 

ART. 4 PATRIMONIO

 

4.1 Il CNSVP ha una propria autonomia finanziaria/patrimoniale. L’Associazione potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti Leggi europee, statali, regionali nonché provvedimenti di Enti locali e di altri Enti pubblici relativi a contributi, prestiti agevolati etc

 

4.2 Il patrimonio è indivisibile e pertanto gli associati e gli organismi del CNSVP non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

 

4.3 Le risorse economiche ed il Patrimonio dell’Associazione sono costituite dalle quote annuali, dalle quote di iscrizione, dalle quote di sostegno, da eventuali contributi straordinari, da versamenti volontari degli associati, da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali, da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche.

 

 

 

ART. 5 RESPONSABILITA’

 

5.1 Tutti gli organi di rappresentanza del CNSVP si accollano ogni responsabilità oggettiva e soggettiva nei confronti di terzi derivante dall’esercizio delle funzioni e facoltà connesse al Club, salvo che il singolo o più soci agiscano nell’interesse esclusivo proprio e/o di terzi per finalità estranee agli scopi di questa Associazione.

 

 

 

ART. 6 SOCI

 

6.1 Possono aderire all’Associazione coloro che hanno compiuto il 15° anno di età, che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente Statuto e sono interessati al perseguimento dei suoi scopi. Possono inoltre aderire i minori di anni 16 nelle forme e i poteri di cui appresso.

 

6.2 L’Associazione Club Napoli Sulmona e Valle Peligna è composta da:

 

a)      I Soci Fondatori: sono coloro che hanno contribuito sin dalla sua costituzione alla crescita dell’Associazione. Sono da ritenersi Soci Fondatori coloro i quali vedono il proprio nome inserito nell’atto costitutivo. Hanno diritto al voto nelle assemblee e possono candidarsi per essere eletti nei vari organi dell’Associazione. I soci fondatori continuano a far parte dell’Associazione anche in mancanza di pagamento della quota annuale; in quest’ultimo caso avranno il diritto al voto nelle Assemblee e non potranno candidarsi per essere eletti nei vari organi dell’Associazione;

 

b)      I Soci Ordinari: sono coloro che intendono contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. Qualsiasi soggetto può presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Il Socio Ordinario, dall’atto di delibera di ammissione, ha diritto di voto nelle Assemblee. Trascorso un anno dalla delibera di ammissione, il Socio Ordinario può essere candidato all’elezione degli organismi sociali, purché maggiorenni. I Soci Ordinari corrispondono all’Associazione una quota annuale pari ad Euro 30,00 oltre ogni ulteriore liberalità o contributo spontaneo necessario al raggiungimento degli scopi sociali

 

c)       I Soci Sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo lo spirito e le finalità dell’associazione, si impegnano a corrispondere un multiplo della quota annuale. Hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono candidarsi o essere eletti negli organi dell’Associazione, possono usufruire di tutti i servizi e le strutture dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, hanno diritto di parola nelle Assemblee e possono essere chiamati a svolgere funzione consultiva su richiesta del Consiglio direttivo. Devono presentare domanda di ammissione con le medesime modalità del Socio Ordinario;

 

d)      I Soci minori di anni 15: sono coloro che intendono aderire all’Associazione per contribuire, in maniera limitata, al raggiungimento degli obiettivi della stessa. I Soci minori possono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con espresso benestare di un genitore o colui che esercita la patria potestà. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono candidarsi o essere eletti negli organi dell’Associazione, possono usufruire di tutti i servizi e le strutture dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, hanno diritto di parola nelle Assemblee e possono essere chiamati a svolgere funzione consultiva su richiesta del Consiglio direttivo. I Soci minori non corrispondono all’Associazione la quota annuale.

 

e)      Il Socio Collettivo: è rappresentato da un numero minimo di due soggetti aventi in comune l’appartenenza ad una collettività formalizzata (a titolo esemplificativo, una classe, una squadra sportiva etc.). Deve presentare domanda di ammissione con le medesime modalità del Socio Ordinario, ha diritto di voto per mezzo di un solo delegato, ha diritto di parola nelle Assemblee, non può candidarsi o essere eletto negli Organi dell’Associazione.

 

f)       Il Socio Onorario: è una persona fisica o giuridica che, contraddistintasi per particolari meriti nel raggiungimento degli scopi sociali, riceve lo status di Socio su proposta del Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono candidarsi o essere eletti negli organi dell’Associazione, possono usufruire di tutti i servizi e le strutture dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, hanno diritto di parola nelle Assemblee e possono essere chiamati a svolgere funzione consultiva su richiesta del Consiglio direttivo. Non sono tenuti al pagamento delle quote annuali.

 

6.3 Le quote annuali, sono così determinate:

 

- Socio Ordinario :  Euro 30,00

 

- Socio Ordinario con età compresa tra anni 15 e 18 : Euro 25,00

 

- Socio Donna : Euro 25,00

 

- Socio minore di anni 15 : nessuna quota annuale  

 

6.4 Tutti i Soci hanno diritto di proporre iniziative per contribuire allo sviluppo delle attività dell’Associazione con l’unico scopo di perseguire  i fini stabiliti dal presente Statuto.

 

6.5 Il Socio, sottoscrivendo la domanda di adesione, si impegna a:

 

a)      Rispettare le norme contenute nell’atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea e degli Organi Sociali;

 

b)      Comportarsi in modo da non gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;

 

c)       Pagare la quota annuale:

 

d)      Non divulgare notizie tendenziose che possano arrecare danno all’immagine dell’Associazione.

 

Il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di quote aggiuntive per i Soci che partecipano ad attività straordinarie.

 

6.6 Tutti i Soci sono tenuti al versamento di quote deliberate dal Consiglio Direttivo per sopravvenuta necessità di cassa sociale. Il pagamento delle quote sopra descritte deve essere eseguito entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo diverse disposizioni.

 

6.7 Le quote e i contributi dei Soci ed i beni acquistati con questi non sono rimborsabili o altrimenti ripetibili. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. Le quote o contributivi associativi sono intrasmissibili.

 

 

 

ART. 7 AMMISSIONE

 

7.1 Per diventare Soci è necessario presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione utile, ne delibera a maggioranza l’eventuale accettazione.

 

In caso di delibera negativa, l’interessato, entro dieci giorni dalla conoscibilità di tale provvedimento, potrà presentare ricorso all’Assemblea, la cui decisione sarà inappellabile.

 

7.2 La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni: 1) nome e cognome 2) luogo e data di nascita 3) professione 4) residenza e numero di telefono 5) dichiarazione di presa visione e piena condivisione dello Statuto dell’Associazione.

 

 

 

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

8.1 La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, sospensione ed espulsione.

 

I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

 

a)      Violazione delle disposizioni del presente Statuto;

 

b)      Morosità nel pagamento della quota annuale e delle quote straordinarie senza giustificato motivo (la giustificazione dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo). E’ giustificato motivo, per i soli Soci fondatori, il mancato pagamento della quota annuale;

 

c)       Nel caso in cui si arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione;

 

d)      In tutti i casi di violazione dell’articolo 6.5 dello Statuto.

 

8.2 Le sospensioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo ed avranno decorrenza immediata. Il Socio sospeso ha diritto di replica innanzi al Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla delibera di sospensione.

 

I Soci sospesi non hanno diritto di voto nelle Assemblee né tanto meno diritto di parola, per tutto il periodo di sospensione. Durante tale periodo sono altresì esclusi da ogni attività dell’Associazione.

 

8.3 Le espulsioni sono deliberate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

I Soci radiati perdono la qualifica di Socio e i diritti connessi; decorsi dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento di espulsione, potranno presentare istanza di riammissione diretta al Consiglio Direttivo. In caso di delibera negativa, l’interessato, entro dieci giorni dalla conoscibilità di tale provvedimento, potrà presentare ricorso all’Assemblea, la cui decisione sarà inappellabile.

 

ART. 9 ORGANI SOCIALI

 

Sono Organi Sociali:

 

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice-Presidente;
  5. Tesoriere;
  6. Il segretario.

 

Tutte le cariche ed i compiti sociali sono assunti volontariamente e non prevedono alcun compenso (eccetto il rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Associazione e comunque a piè di lista).

 

 

 

ART. 10 ASSEMBLEA

 

10.1 L’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta vita e gestione dell’Associazione. Essa si compone di tutti coloro che, ai sensi dell’articolo 6, hanno diritto di voto o di parola. Ciascun Socio Fondatore, Ordinario, Sostenitore, Collettivo, hanno diritto ad un voto ciascuno. I Soci, ad esclusione dei soli Soci Fondatori, per esercitare il proprio diritto di voto, dovranno altresì essere in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

 

-          All’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

 

-          Alla elezione del Consiglio Direttivo per la quota di 6/11esimi;

 

-          Ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;

 

-          Allo scioglimento dell’Associazione;

 

-          Al ricorso avverso la delibera negativa di ammissione del Socio;

 

-          All’espulsione del Socio su proposta del Consiglio Direttivo.

 

10.2 L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto. Le convocazioni possono avvenire anche a mezzo telematico.

 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione firmata dal Presidente dell’Associazione, affissa in sede e inviata a tutti i soci, almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della prima e della seconda eventuale convocazione, l’ordine del giorno diviso in punti.

 

10.3 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e, comunque, delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto).

 

La deliberazione per la nomina delle cariche direttive e di controllo sono adottate a maggioranza semplice (numero più alto di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati).

 

10.4 Per provvedere alla revoca del Consiglio Direttivo – qualora sussistano gravi e documentati motivi di inefficienza o inaffidabilità o di atti contrari alle finalità dell’Associazione – è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

 

Le votazioni in Assemblea, ordinaria o straordinaria, avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, ad insindacabile scelta del Presidente dell’Assemblea, fatto salvo il voto per l’elezione dei componenti le cariche direttive e di controllo che, in ogni caso, sarà segreto.

 

 

 

ARTICOLO 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

11.1 Il Consiglio direttivo, costituito dai Soci Fondatori fino a nuove lezione, è l’organo esecutivo dell’Assemblea; è formato da 11 membri eletti per 6/11esimi dall’Assemblea ordinaria tra i Soci aventi diritto di eleggibilità con sistema maggioritario e per 5/11esimi nominati dai Soci Fondatori.

 

11.2 I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

11.3 Spetta al Consiglio Direttivo:

 

  1. eleggere nell’ambito dei Suoi componenti: Presidente, Vicepresidente, segretario, tesoriere e direttore sportivo;
  2. deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci  ed il relativo ordine del giorno;
  3. All’approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
  4. proporre all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo;
  5. attuare il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
  6. All’adesione a federazioni o confederazioni o all’affiliazione ad altre Associazioni;
  7. A delibere sul trasferimento della sede legale dell’Associazione;
  8. su proposta del tesoriere stabilire l’ammontare della quota annuale e/o straordinaria di iscrizione;
  9. stabilire esenzione del pagamento delle quote sociali;
  10. decidere l’ammissione di coloro che fanno domanda di iscrizione;
  11. provvedere alla sospensione ed istruire e sottoporre all’Assemblea il procedimento di  espulsione dei Soci ex art. 8;
  12. stabilire e delegare i poteri di firma;
  13. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, esclusi quelli demandati all’Assemblea;
  14. redigere e sottoporre all’Assemblea i regolamenti interni necessari al funzionamento dell’Associazione;
  15. proporre all’Assemblea l’adesione ad organizzazioni e/o a federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all’uopo;
  16. riferire all’Assemblea dei Soci sull’attività svolta per mezzo di una relazione annuale;
  17. proporre all’Assemblea dei Soci lo scioglimento anticipato dell’associazione;
  18. disporre le modalità di votazione da parte dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti le cariche direttive e di controllo.

 

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno o quando il Presidente o 1/3 dei Consiglieri lo ritengano opportuno. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

 

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, mediante avviso recante l’ordine del giorno, il giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione il quale potrà anche essere diverso dalla sede dell’Associazione. L’avviso dovrà essere inviato a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’adunanza anche a mezzo telematico. In caso di urgenza l’avviso dovrà essere inviato o consegnato almeno 24 ore prima.

 

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le deliberazioni consiliari devono essere inserite nel verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

 

11.5 I membri del Consiglio decadono qualora siano assenti a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo. Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti tale che il numero dei membri del Consiglio scenda sotto il minimo di sette, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera a riguardo. L’intero consiglio cessa d’ufficio quando viene meno la maggioranza dei suoi componenti. I restanti componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finchè l’Assemblea dei Soci, convocata d’urgenza e comunque non oltre 45 giorni dalla cessazione della maggioranza, ricostituisca il Consiglio secondo le norme del presente Statuto.

 

 

 

ART. 12 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

 

12.1 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

 

Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

 

Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell’Associazione.

 

12.2 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e L’assemblea dei Soci. Esercita i compiti e le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo in quei casi di urgenza e necessità in cui non possa essere validamente convocato il Consiglio Direttivo stesso. Qualunque decisione così assunta, sarà trascritta sul libro dei verbali e dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della decisione.

 

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca una assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

 

 

 

ART. 13 IL TESORIERE

 

13.1 Il Tesoriere è responsabile dell’uso dei fondi messi a disposizione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente, il Consiglio Direttivo e i vari Organi, dello stato contabile dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Tesoriere è tenuto a presentare i registri contabili e le eventuali ricevute.

 

Il Tesoriere gestisce le entrate ordinarie e le uscite deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere conserva la documentazione contabile. Segnala preventivamente al Consiglio eventuali sofferenze di cassa.

 

13.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri.

 

 

 

ART. 14 IL SEGRETARIO

 

14.1 Il Segretario coordina l’attività amministrativa di stretta spettanza del Presidente. Cura la corrispondenza corrente, dirige gli uffici, cura il disbrigo degli affari ordinari, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente. Amministra i beni mobili ed immobili dell’Associazione.

 

14.2 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell’Associazione non necessariamente tra i Consiglieri.

 

 

 

ART. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

15.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità rispondenti agli scopi espressi nel presente Statuto.

 

 

 

ART. 16 NORME DI RINVIO

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi.